Preg.mo Sig.
PREFETTO
Prefettura di
31100 TREVISO
Preg.mo Sig.
DIFENSORE CIVICO REGIONALE
Via Brenta Vecchia 8
30171 MESTRE-VENEZIA
In data 30.12.2005 il Consiglio Comunale approvava il piano triennale delle opere pubbliche 2006/2008 determinando per il primo anno 2006 la somma di 30.000 euro per manutenzione straordinaria delle scuole elementari del capoluogo.
Soltanto nella seduta del 28.6.2006 il Consiglio Comunale veniva informato di una consistente variazione del programma. La G.C. aveva deciso un ampliamento della scuola elementare del capoluogo per un importo di spesa complessivo di euro 2.350.000 da attuare per stralci .
Il primo stralcio funzionale prevedeva una spesa di euro 1.100.000 nel 2006. Nella stessa seduta il Consiglio era chiamato ad approvare contestualmente la variazione del Piano triennale delle opere pubbliche, la variazione di bilancio di previsione necessaria per coprire le relative spese, ed il progetto preliminare per l’esecuzione del primo stralcio, affidato fiduciariamente ad un tecnico esterno con delibera di G.C. n.62 del 22.5.2006, ai sensi dell’ art.14 della legge 109/94.
Con delibera n. 113 del 16.10.2006 la Giunta Comunale reiterava allo stesso tecnico l’incarico di redigere il progetto definitivo, necessario sempre a mente della legge 109/94, per accedere al finanziamento tramite mutuo con la Cassa DD.PP. Il compenso pattuito per il progettista, sulla base di apposita convenzione, ammontava complessivamente ad euro 39.780.
Nel merito si esprimono le seguenti osservazioni ed obiezioni:
- la G.C. ha proceduto ad una rilevante revisione del piano triennale con una lievitazione di spesa che risulta superiore ad un terzo delle entrate complessive del Comune nel 2006, senza alcuna opportuna, se non doverosa, informazione del Consiglio Comunale.
- La realizzazione dell’opera per stralci è stata programmata con l’evidente scopo di eludere precisi vincoli normativi, in particolare per evitare la pubblicità prevista dal p. 12 art. 17 della legge 109/94 che , per importi di spesa di progettazione inferiori a euro 40.000, consente l’affido dell’incarico “ad personam “ ad un tecnico di fiducia. A riprova si evidenzia come il primo stralcio prevede nel 2006 la realizzazione al grezzo dell’intero edificio fino alla copertura e la completa dotazione di servizi ed impianti, con la sola finitura al piano terra di un auditorium. Questa scelta prelude in modo palese alla completa realizzazione del progetto in capo allo stesso tecnico affidatario.
- Il progetto di ampliamento in realtà prevede l’edificazione ex novo di un mastodontico fabbricato di 6.000mc disposti su quattro piani superiore per altezza e cubatura a quelli della scuola esistente, a cui verrà collegato con una passerella di raccordo tubolare all’altezza dei rispettivi primi piani.
- L’attuale scuola, realizzata dal noto architetto concittadino Giuseppe Davanzo nei primi anni ’60 e pubblicata nelle riviste di settore, costituisce una delle pochissime testimonianza di rilievo sotto il profilo architettonico,ambientale, storico ed artistico del centro urbano del paese. Per evidenti motivi di considerazione e rispetto nei riguardi di un autorevole professionista, sembrava doveroso chiederne la disponibilità, certamente assicurata conoscendone l’attaccamento alle proprie origini, di studiare la modifica ad un’opera propria, od almeno di sentire il suo parere. Disattesa questa favorevole opportunità sembra in alternativa indispensabile l’applicazione delle procedure del concorso di progettazione di cui al p.13 dell’art.17 ed art. 8.7 L.R. 7.11.2003 n.27, ed in ogni caso, una accurata valutazione sotto il profilo di impatto ambientale per un edificio che, oltre alle perplessità di natura estetica, desumibili dai prospetti allegati,sorgerà in un’area a verde pubblico attualmente utilizzata come parco giochi.
- Lo schema di convenzione sottoscritto con il progettista affidatario, non fa menzione dei corrispettivi per la direzione dei lavori affidata con priorità al progettista incaricato ai sensi del p.12 bis e 14 dell’art.17 della legge 109/94, che potrebbero far superare al compenso la soglia dei 40.000 euro. Questa eventualità richiederebbe l’adeguata pubblicità prevista dal p. 12 e l’assegnazione dell’incarico a mezzo di concorso.
Lo schema non evidenzia inoltre l’onere da parte dello stesso progettista di provvedere, a proprie spese, all’accensione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, come previsto dal p. 3 del medesimo art.17 e dalla L.R. 7.11.2003 n. 27 art.8 c.4 e succ.
In relazione a quanto esposto, si rivolge alle SS.LL. cortese istanza di provvedere per quanto di competenza.
Distinti saluti.
Il Capogruppo Consigliare di PONTE 2000
Silvana Boer